Arriva a distanza di qualche settimana da parte del dipartimento dello sport del Governo, un chiarimento del decreto che ha introdotto il green pass per quanto riguarda in particolare le attività sportive al chiusoe che aveva fatto ritenere inapplicabile il green pass ai gestori, istruttori, allenatori e collaboratori, sulla base forse di una interpretazione letterale della norma, tesa a limitare l’obbligo per i soli “frequentatori”: “e’ consentito … l’accesso ai seguenti servizi e attività”.
Una simile lettura sembrava contrastare con la ratio di tutela della salute pubblica e lotta alla diffusione del virus e anche, per certi aspetti, con i protocolli che ne erano seguiti, ma dopo le insistenti richieste giunte da più parti è arrivato l’atteso chiarimento.
In riferimento al quesito, ovvero la necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist ecc. che operano all’interno di strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all’articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52 ne prevede l’obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.
Pertanto per tali operatori ad oggi non è richiesta la certificazione verde, ma, per tutta la durata della presenza all’interno della struttura e nello svolgimento delle attività lavorative, permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e di tenere correttamente indossata la mascherina.
Si attende ora l’ufficialità con l’aggiornamento delle FAQ del Dipartimento dello Sport Governo.
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