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Il razzismo nel mondo del calcio: Le sanzioni per giocatori e società

Con il prezioso aiuto del Dott. Enrico Benvenuto LL.M, avvocato specializzato in diritto sportivo e intermediario sportivo registrato con la RFEF, affronteremo lo spinoso argomento del razzismo nel mondo del calcio.

Il razzismo è una piaga sociale purtroppo molto diffusa in Italia. La scorsa settimana al termine della partita Fiorentina-Napoli abbiamo assistito solo all’ultimo di diversi episodi discriminatori all’interno di uno stadio. La FIGC sta cercando di contrastare questi fenomeni deplorevoli attraverso l’educazione preventiva e l’inasprimento delle sanzioni sportive. Per capire meglio come la Federazione sta contrastando questo fenomeno, questa settimana, affronteremo il tema della lotta a tutti i tipi di discriminazione dal punto di vista del diritto sportivo.

La lotta alle discriminazioni è uno dei principi più importanti a livello normativo sia della FIFA che della FIGC.

Nell’articolo 4 del suo Statuto la FIFA, detta i principi cardine che tutte le Federazioni nazionali devono rispettare. Questi principi sono: la non discriminazione, l’uguaglianza e la neutralità. Nello specifico afferma che “Discriminazioni di ogni tipo contro, nazioni, persone o gruppi di persone per motivi attinenti al colore della pelle, etnia, origini sociali, sesso, disabilità, lingua, religione o opinione politiche sono proibite e sanzionabili con sospensione o espulsione”.

Nel secondo comma si stabilisce invece il principio di neutralità “La FIFA rimane neutrale riguardo a questioni politiche e religiose” successivamente però lasci spazio a delle eccezioni nel caso in cui “ci siano fatti che possano influire sui principi dello Statuto”. Di questa eccezione ne abbiamo avuto una dimostrazione durante gli europei di calcio dove, alcuni giocatori, si sono inginocchiati per sensibilizzare il pubblico riguardo le discriminazioni attinenti al colore della pelle promossa dal movimento “Black lives matter”.

In ambito nazionale invece, la FIGC all’interno del suo Statuto si limita a ricalcare il sopra citato Statuto della FIFA, nel suo articolo 1 (5), stabilendo che “La FIGC è affiliata alla FIFA e alla UEFA e pertanto tutti i suoi tesserati devono… rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive della FIFA e della UEFA”.

Il Codice di Giustizia Sportivo (CGS) definisce nel suo articolo 28 cosa si intende per comportamenti discriminatori e le relative sanzioni in caso di violazione. L’articolo 28 stabilisce: “Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivo di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.

Nei commi successivi l’articolo 28 disciplina le differenti sanzioni in caso di violazione. Se la sanzione viene perpetrata da un giocatore, la squalifica non potrà essere inferiore a dieci (10) giornate di gara in aggiunta ad una ammenda (solo per il settore professionistico) che può variare dai diecimila (10.000) ai ventimila (20.000) euro.

Se la violazione è compiuta da dirigenti, tesserati o soci, la sanzione minima sarà l’inibizione o la squalifica non inferiore ai quattro (4) mesi in aggiunta ad una ammenda (per il settore professionistico) che può variare dai quindicimila (15.000) ai trentamila (30.000) euro.
Le società, dal canto loro, sono ritenute responsabili per il comportamento dei propri sostenitori all’interno del proprio stadio. La responsabilità riguarda l’introduzione e l’esibizione di disegni, scritte, simboli o emblemi recanti espressioni discriminatorie ma anche, di cori, grida e ogni altra manifestazione discriminatoria.

La società per non incorrere in detta responsabilità (oggettiva) dovrà dimostrare almeno tre (3) delle seguenti circostanze:

  1. La società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti discriminatori;
  2. La società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti discriminatori ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;
  3. La società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l’utilizzo di tecnologie di video sorveglianza;
  4. Al momento del fatto la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli o simili o per far cessare i cori e le altre manifestazioni discriminatori;
  5. Altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

Qualora non ricorrano congiuntamente tre (3) delle sopra menzionate circostanze, ma solo una o alcune di queste, le stesse verranno considerate come attenuanti di detta responsabilità.

Come abbiamo visto, le sanzioni per gli atti o comportamenti discriminatori in campo e fuori sono molto severe. La speranza rimane quella di debellare questa piaga sociale non solo in tutti gli stadi ma in ogni ambito sociale.

Enrico Benvenuto

FONTE: tuttocampo


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